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30 giugno 2009

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13 – Lavori nella casa in cui non si risiede
Sto ristrutturando una casa adibita a civile abitazione, nella quale non ho la residenza. Posso ugualmente usufruire del 36% per le spese di ristrutturazione e dell'Iva agevolata al 10%?
Il contribuente potrà usufruire della detrazione fiscale del 36% in quanto trattasi di interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti su immobili residenziali. Infatti, l'articolo 1 della L. 449/1997 non pone quale obbligo, ai fini del beneficio, che il proprietario abbia la residenza presso l'immobile sul quale vengono eseguiti i lavori.
Gli interventi verranno fatturati con l'aliquota iva agevolata nella misura del 10% ai sensi del Dpr 633/1972, tabella A, parte III, n. 127-quaterdecies.

14 – La detrazione sulla rimessa
Sono un geometra e ho progettato per un mio cliente un fabbricato a uso rimessa, quindi con destinazione non residenziale. Posso usufruire della detrazione del 36% e del 55%? Come deve chiedere il mio cliente l'Iva per l'emissione delle fatture alle imprese per la realizzazione del fabbricato e per la fornitura dei materiali?
Il contribuente non potrà usufruire dell''agevolazione fiscale del 36% in quanto il beneficio si applica solo per gli interventi eseguiti presso unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, nonché presso parti comuni di immobili a prevalente destinazione abitativa.
La detrazione fiscale del 55%, invece, non dipende dalla destinazione d'uso dell'immobile, ma è necessario che l'immobile sia già dotato di impianto di riscaldamento. In caso contrario, potrà richiedere la sola detrazione fiscale del 55% prevista per l'installazione dell'impianto solare termico. Il contribuente potrà usufruire dell'aliquota iva agevolata nella misura del 10% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per la fornitura dei beni finiti impiegati per l'intervento.

15 – La sopraelevazione
Intendo rendere abitabile sopraelevandolo l'intero solaio (non accatastato) sovrastante il mio appartamento in villetta bifamiliare a due piani, che è attualmente adibito a ripostiglio (con apposita DIA al comune per ristrutturazione appartamento e recupero abitativo del sottotetto). I lavori prevedono la realizzazione di una scala di accesso, la sopraelevazione dei muri perimetrali, il rifacimento del tetto e le opere necessarie per rendere abitabile il sottotetto così ricavato. Mi sembra dalle guide fiscali che ho consultato che serramenti e impianti di riscaldamento non siano agevolabili al 55 % in quanto non sostitutivi di impianti esistenti, e il resto dei lavori nemmeno al 36% in quanto il sottotetto ricavato è assimilabile a nuova costruzione. In aggiunta vorrei sapere se l'Iva sui lavori è del 10% o del 4% sulla base del fatto che sono proprietaria dell'appartamento che abito e che si tratta di prima casa.
Una delle condizioni per poter usufruire delle detrazioni fiscali del 55% è che i locali su cui si interviene siano già dotati di impianto di riscaldamento. Se il suo sottotetto non ne è già dotato, potrà richiedere le detrazioni del 55% solo per l'installazione di un impianto solare termico.
Se nella sua DIA è scritto che l'intervento in oggetto si configura come "ristrutturazione" e non come "ampliamento", può comunque richiedere la detrazione fiscale del 36%.
Dal quesito risulta che gli interventi sono stati qualificati dalla Dia come interventi di ristrutturazione edilizia e, pertanto, saranno fatturati con aliquota Iva pari al 10% ai sensi del Dpr 633/1972, tabella A, parte III, n. 127-quaterdecies. L'aliquota Iva nella misura del 4% si applica solo per gli interventi di ampliamento di una prima casa purché tali opere non comportino la creazione di una nuova autonoma unità immobiliare.

16 – La posa del parquet
Sto effettuando una ristrutturazione sulla prima casa e abbiamo deciso di posare il parquet. I lavori di ristrutturazione verranno eseguiti da una ditta con regolare DIA, mentre la posa del parquet verrà eseguita da un'altra ditta. Che regime di Iva verrà applicato sull'acquisto del parquet? L'Iva agevolata si applicherà anche all'acquisto di una cucina con gli elettrodomestici?
L'aliquota Iva nella misura agevolata del 10% si applica per l'acquisto di beni finiti, escluse le materie prime e semilavorati, impiegati per gli interventi di ristrutturazione edilizia (Dpr 633/1972, tabella A, parte III, n. 127-terdecies). I listoni di parquet non sono considerati beni finiti, pertanto il loro acquisto sarà fatturato con l'aliquota Iva nella misura ordinaria del 20%.
  CONTINUA ...»

30 giugno 2009
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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